ABBECEDARIO

 

DELEGAZIONE TRATTANTE

DI PARTE PUBBLICA

(art. 10 CCNL 1998)

 

Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari, che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.

Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

- dalle R.S.U;

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

 

Tribunale di Lamezia