DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA
(art. 10 CCNL 1998)
Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari, che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).